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Normativa Inpdap sul riscatto

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Il riscatto consente di valutare periodi e servizi non coperti da contribuzione obbligatoria nell’ambito di una gestione previdenziale. Il riscatto di questi periodi è sempre oneroso, ovvero a pagamento.

A chi si rivolge
Possono esercitare la facoltà di riscatto tutti i lavoratori dipendenti; in caso di morte del dipendente, possono farlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.

Come si ottiene

domanda di riscatto, diretta all'Amministrazione di appartenenza, deve essere presentata nei seguenti termini:

  • cessazione per limiti di età: almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni dall'effettiva cessazione;
  • qualora la cessazione dal servizio abbia luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione;
  • nel caso di decesso in servizio del dipendente,anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

 


Periodi riscattabili

Sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell’interessato, i seguenti periodi e servizi:

  • servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Inps;
  • durata legale dei corsi universitari (dal 12 luglio 1997 anche se non richiesti per il posto ricoperto);
  • diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • diploma di laurea;
  • diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni);
  • dottorato di ricerca;
  • lauree brevi;
  • corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
  • periodi di lavoro all’estero che non siano ricongiungibili o totalizzabili;
  • periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero;
  • periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica dell'immissione in ruolo (se scoperto da contributi);
  • periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l’ammissione in servizio;
  • servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore.
Sono riscattabili inoltre i seguenti periodi non coperti da contribuzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 564 del 1996:
  • i periodi di assenza facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che il dipendente possa far valere cinque anni di versamenti contributivi;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 impiegati nella formazione professionale, nello studio e nella ricerca per l’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o per l’avanzamento in carriera, se il titolo o l’attestato sono stati poi conseguiti (quando previsto). Si è in attesa di un decreto ministeriale per l’esatta lista dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto;
  • i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui non si è prestato servizio per gli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.

Sono riscattabili infine i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un paese membro dell’Unione europea, se attestano una formazione necessaria per poter esercitare una professione nello stato in questione.