Iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug
Enti Locali-Servizio Sanitario
Il riscatto consente
di valutare periodi e servizi non
coperti da contribuzione obbligatoria
nell’ambito di una gestione
previdenziale. Il riscatto di questi
periodi è sempre oneroso, ovvero a
pagamento.
A chi si rivolge
Possono esercitare la facoltà di
riscatto tutti i lavoratori dipendenti;
in caso di morte del dipendente, possono
farlo i superstiti che hanno diritto
alla pensione indiretta.
Come si
ottiene
Il dipendente presenta una domanda alla
sede Inpdap competente per territorio. |
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Queste categorie possono riscattare:
- i servizi presso enti iscritti
facoltativamente, prestati precedentemente alla data
di iscrizione facoltativa;
- i servizi prestati presso aziende
private che esercitano un pubblico servizio;
- i servizi prestati presso enti di
diritto pubblico e istituti di credito di diritto
pubblico;
- i periodi di servizio militare da
trattenuto e quello da richiamato se anteriore
all’iscrizione.
I periodi di studio impiegati per il
conseguimento di diplomi sono ammessi a riscatto, a
condizione che il titolo di studio sia espressamente
richiesto per l’ammissione al posto ricoperto. Sono
riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per
conseguire titoli e diplomi:
- i periodi di iscrizione agli albi
professionali, esclusivamente per il numero di anni
richiesti quale condizione necessaria per
l’ammissione al posto;
- i corsi delle scuole
universitarie dirette a fini speciali;
- i corsi di specializzazione del
personale laureato in medicina;
- i periodi di tirocinio pratico
per sanitari e farmacisti;
- i corsi, non inferiori ad un
anno, di formazione professionale, seguiti dopo il
conseguimento del titolo di istruzione secondaria
superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni
o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- i periodi di servizio resi in
qualità di assistente volontario nelle università;
- i periodi di servizio resi in
qualità di assistente volontario ospedaliero da
parte di iscritto Cps (limitatamente a 2 anni);
- i periodi di tempo coperti da
borse di studio, a condizione che il rapporto
intercorso tra l’ente che effettua la formazione e
l’assegnatario della borsa di studio si sia svolto
con modalità tali da configurare un rapporto di
lavoro subordinato.
Inoltre possono essere riscattati i
corsi per diplomi di:
- tecnico fisioterapista
- infermiera professionale
- ostetrica
- assistente sociale
- tecnico della riabilitazione
- tecnico in logopedia
- vigilatrice d’infanzia
- educatore professionale
e i seguenti periodi:
- diploma di laurea
- diploma universitario
- diploma di specializzazione
- dottorato di ricerca.
Per le domande
presentate dal 12/7/1997, i titoli di
studio sopra indicati possono essere
valorizzati, mediante riscatto,
indipendentemente dalla circostanza che
siano prescritti per il posto ricoperto,
limitatamente al loro periodo di durata
legale e sempre che sia stato conseguito
il relativo titolo. La valutazione dei
periodi di studio va effettuata
considerata il periodo avente come
termine iniziale l'anno accademico di
immatricolazione all'università. |
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Sono
riscattabili inoltre i seguenti periodi
non coperti da contribuzione
obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo 564 del 1996:
- i periodi di
assenza facoltativa per maternità al
di fuori del rapporto di lavoro
nella misura massima di cinque anni,
a condizione che il dipendente possa
far valere cinque anni di versamenti
contributivi;
- i periodi
successivi al 31 dicembre 1996 in
cui il rapporto di lavoro si è
interrotto o è stato sospeso in base
a norme di legge o di contratto,
nella misura massima di tre anni;
- i periodi
successivi al 31 dicembre 1996
impiegati nella formazione
professionale, nello studio e nella
ricerca per l’acquisizione di titoli
o competenze professionali richiesti
per l’assunzione o per l’avanzamento
in carriera, se il titolo o
l’attestato sono stati poi
conseguiti (quando previsto). Si è
in attesa di un decreto ministeriale
per l’esatta lista dei corsi di
formazione professionale, dei
periodi di studio o di ricerca
ammessi a riscatto;
- i periodi tra un
rapporto di lavoro e l’altro nel
caso di lavori discontinui,
stagionali o temporanei, successivi
al 31 dicembre 1996;
- i periodi
successivi al 31 dicembre 1996 in
cui non si è prestato servizio per
gli iscritti che svolgono attività
da lavoro dipendente con contratto
di lavoro a tempo parziale.
Sono riscattabili
infine i periodi utili al conseguimento
di titoli di studio riconosciuti in
Italia e rilasciati da un paese membro
dell’Unione europea, se attestano una
formazione necessaria per poter
esercitare una professione nello stato
in questione.
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