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Normativa Inps sul riscatto

Si definiscono da “riscatto” i contributi che l'assicurato è tenuto a pagare per farsi riconoscere nella pensione periodi di lavoro per i quali, all’epoca dello svolgimento dell'attività, non esisteva l’obbligo dell'assicurazione (per l'invalidità, vecchiaia e superstiti) oppure per tutti quei periodi di attività svolta all’estero.
Contributi da riscatto, inoltre, sono anche quelli che possono essere accreditati con riferimento a particolari periodi - espressamente previsti dalla legge - durante i quali non vi è stata attività lavorativa.
I periodi per i quali attualmente è possibile effettuare il riscatto per ottenere l’accredito sulla posizione assicurativa sono i seguenti:
• corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati;
• attività lavorativa svolta all’estero;
• lavoro impiegatizio per il quale non esisteva l’obbligo assicurativo;
• periodi d’assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo
   richiesti per fornire assistenza e curare familiari inabili;
• congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari;
• congedi per formazione e studio;
• lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996.
I contributi da riscatto si collocano temporalmente nel periodo in cui esiste la cosiddetta “scopertura assicurativa”, cioè laddove la posizione del lavoratore presenta un vuoto, proprio a causa della circostanza che ha impedito l’accredito di contributi nell’assicurazione obbligatoria. Ad esempio, se il riscatto si riferisce agli anni 1990 - 1995 i contributi verranno accreditati in quel periodo, anche se il riscatto viene pagato nel 2002.

Il riscatto della Laurea

I lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, ecc.), i lavoratori iscritti ai fondi speciali e i lavoratori soggetti a contributo per attività di lavoro “parasubordinato“ (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta e liberi
professionisti privi di Cassa di categoria), assicurati all’INPS, possono coprire con i contributi - pagando in proprio il relativo costo - il periodo del corso legale di studi universitari.

• Il riscatto può essere chiesto solo per gli anni accademici su cui è articolato il corso legale di laurea (ad esempio: 4 anni per giurisprudenza, 5 anni per ingegneria ecc.).
   Il riscatto può riguardare tutto il periodo (riscatto totale) o singoli periodi dei corso di laurea (riscatto parziale).
• A partire dal 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto di riordino in materia di riscatto) è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Non è più richiesta la condizione che tali titoli siano necessari per “l’ammissione o la progressione in carriera“. È invece necessario che gli stessi siano rilasciati da una qualsiasi università. Sono esclusi dal riscatto gli anni durante i quali lo studente è andato fuori corso. Così, ad esempio, se lo studente si è laureato in scienze politiche con sei anni di studio, il riscatto è ammesso solo per i primi quattro anni.
• Sono riscattabili anche i periodi di studio previsti per conseguire i diplomi di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciati da una scuola universitaria.
• Sono anche riscattabili i periodi dei corsi di studio universitario a seguito dei quali sono stati conseguiti i diplomi universitari (di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre anni); i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca successivi alla laurea e di durata non inferiore a due anni.

Per ottenere il riscatto è necessario:
• aver conseguito il diploma. Infatti la sola frequenza di corsi universitari che non si sia conclusa con il rilascio del diploma non dà diritto alla copertura assicurativa;
• fino al 31 dicembre 2007, aver versato almeno un contributo settimanale alI’INPS in qualunque periodo della vita assicurativa, anche dopo il conseguimento della laurea o dei titoli equiparati. Dal 1 gennaio 2008 si puo' chiedere il riscatto anche prima di iniziare a lavorare.

Studi all’estero
È possibile riscattare anche periodi di studio compiuti all’estero, purché la laurea conseguita in altro Paese venga riconosciuta o abbia comunque valore legale in Italia.
In tal caso il riscatto può essere riconosciuto per una durata corrispondente all’analogo
periodo di studio previsto in Italia per quella facoltà o per la durata degli studi compiuti all’estero, se inferiore.
Il riscatto è autorizzato anche se gli studi sono stati parzialmente compiuti all’estero e poi completati, con il conseguimento del titolo di studio, in Italia.
Sono riscattabili anche le lauree in teologia e in altre discipline ecclesiastiche, conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.

Esclusioni
Può avvenire che durante il periodo di studi universitari venga svolta contemporaneamente un’attività lavorativa. In questo caso, esistendo già un’assicurazione da lavoro, il riscatto non ha più necessità di essere chiesto.
Tenuto conto di quanto già detto in precedenza, si elencano tutti i casi in cui non è possibile ottenere il riscatto :

• Per motivi di studio:
- periodi universitari che non si concludano con la laurea; - periodi “fuori corso“.
• Per motivi di assicurazione:
- periodi già coperti da contribuzione all’INPS o ad altri fondi obbligatori di previdenza (INPDAP, INPDAI ecc.);
- periodi di laurea già riscattati presso fondi di previdenza diversi dall’INPS.

Cambio di facoltà
Nel caso in cui l’assicurato, dopo un certo numero di anni di frequenza, cambi facoltà, ottenendo l’iscrizione al primo anno o ad un anno intermedio del nuovo corso, può riscattare tutti gli anni di studio previsti per la seconda facoltà. Ad esempio, se dalla facoltà di medicina (durata del corso 6 anni) si passa a quella di biologia (4 anni) possono essere riscattati in totale solo 4 anni.

La domanda
Per ottenere il riscatto, l’interessato deve presentare domanda all’INPS. Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.
La domanda va presentata utilizzando il modulo “RL1“ al quale va allegata la dichiarazione rilasciata dall’Università, dal Politecnico, dall’ISEF che attesti l’avvenuto conseguimento del diploma e gli anni accademici durante i quali si è effettivamente svolto il corso legale di studi.
Il modulo di domanda è disponibile, oltre che presso le sedi INPS, anche sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.

Quando
Il riscatto può essere chiesto in qualsiasi momento in quanto non esiste un termine entro il quale la domanda può essere presentata. È conveniente, però, chiedere il riscatto al più presto, in quanto, il costo, che è a totale carico del richiedente, è tanto maggiore quanto più vicina è la data del pensionamento.

Il riscatto del lavoro all'estero

I lavoratori dipendenti, assicurati all’INPS, possono riscattare i periodi di lavoro svolto all’estero, in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e persino quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione ad esclusivo carico dello stato estero. Il riscatto può essere chiesto dagli interessati che, all’atto della presentazione della domanda, risultino cittadini italiani (anche se durante l’attività lavorativa svolta all’estero erano in possesso di una cittadinanza diversa) e dai familiari superstiti del lavoratore che, alla data della morte, fosse cittadino italiano.
Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente svolto all’estero, a condizione che non risultino già coperti da contribuzione in Italia.

Niente riscatto
Non sono riscattabili i periodi di lavoro svolti in Paesi legati all’Italia da convenzione in materia di assicurazioni sociali o appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE) in quanto essi sono già automaticamente riconosciuti ai fini della pensione italiana in base al cosiddetto principio della “totalizzazione“.
I Paesi della UE sono i seguenti: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia e, dal 1° maggio 2004, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Repubblica Slovacca. Dal 1° giugno 2002, a seguito dell’entrata in vigore
dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra Unione Europea e Confederazione svizzera, le precedenti convenzioni tra Italia e Svizzera sono sostituite dai Regolamenti comunitari e, quindi, viene applicato il principio della totalizzazione.
l Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia. l Paesi convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Isola di Man, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Principato di Monaco, Stati Uniti d’America, Repubblica di San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.
È comunque possibile il riscatto dei periodi di lavoro svolti in questi Paesi qualora risultino scoperti di assicurazione o contribuzione.

Esclusioni
Restano esclusi dal riscatto anche i periodi di lavoro svolti negli stati del territorio libico e nelle ex colonie italiane (Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia, Etiopia), all’incirca negli anni che vanno dal 1928 al 1960, in quanto, essendo in vigore la legislazione italiana, tali territori non potevano essere considerati stati esteri.

La domanda
La domanda di riscatto può essere presentata all’INPS in qualsiasi momento, utilizzando il modulo R.E.1, al quale va allegato il certificato di cittadinanza italiana. Quest’ultima certificazione - se la domanda viene presentata dal lavoratore - può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità.

Se il lavoratore risiede all'estero

Nel caso in cui il richiedente risieda all’estero può inviare la domanda di riscatto alla sede INPS presso la quale ha già una posizione assicurativa.
Nel caso in cui non abbia una posizione assicurativa presso l’INPS, l’interessato può inoltrare domanda presso una qualunque sede dell’Istituto.
Alla domanda vanno, inoltre, allegati:
• tutti i documenti originali (o in copia autentica) di “data certa“, idonei a provare l’esistenza del rapporto di lavoro da riscattare (e possibilmente la durata di tale rapporto);
• l’importo della retribuzione percepita (lettere di assunzione o di licenziamento,
• buste paga dell’epoca, libretti di lavoro, contratti di ingaggio ecc.). Sono valide anche le dichiarazioni delle autorità consolari italiane o delle pubbliche amministrazioni straniere che controllino l’immigrazione. Quanto alla prova della durata del rapporto di lavoro,
sono ammesse anche le prove testimoniali giurate e le dichiarazioni di responsabilità sottoscritte dal datore di lavoro;
• le dichiarazioni dei datori di lavoro, anche se rese “ora per allora“, purché convalidate dall’autorità consolare italiana e accompagnate da documenti “di data certa“ attestanti le date di espatrio e rimpatrio del lavoratore.
In ogni caso, tutti i documenti allegati alla domanda di riscatto, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano (convalidata dall’autorità diplomatica straniera o da traduttori italiani regolarmente autorizzati).

 

Gravidanza, puerperio e assistenza ai disabili

Sono riscattabili i periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio, intervenuti fuori del rapporto di lavoro e i periodi di congedo dal lavoro richiesti per prestare assistenza o curare familiari inabili (in misura non inferiore all’80%). Il riscatto è posto a totale carico del richiedente e il relativo onere viene calcolato con le stesse regole in vigore per gli altri tipi di riscatto.

Requisiti
Il richiedente alla data di presentazione della domanda di riscatto, deve risultare in possesso di almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria versata in rapporto ad una effettiva attività lavorativa qualora il periodo da riscattare sia scoperto da assicurazione.
Il riscatto si ottiene su domanda dell’interessato e per un periodo non superiore a sei mesi per ogni maternità e nel limite massimo di cinque anni. La Legge di riordino della maternità (n. 53/2000) ha modificato la durata complessiva dell’astensione facoltativa, fissando termini più ampi. Per alcuni periodi -astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino;
i periodi di riposo per allattamento e i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l’ottavo anno - è prevista la copertura figurativa in base ad un valore convenzionale annuo, uguale per tutti.
Gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile mediante riscatto o versamenti volontari, legando il valore del contributo alla retribuzione effettiva per la parte di essa che supera quella convenzionale.
Il riscatto di tali periodi di assenza dal lavoro non è cumulabile con il riscatto del corso legale di laurea. Questo significa che se l’interessato ha beneficiato di cinque anni di riscatto per la laurea non può fruire di altri cinque anni per la maternità o assistenza ai disabili.
Ma se ha riscattato meno di cinque anni può chiedere un riscatto parziale fino a raggiungere i cinque anni.

Congedi per cause particolari e per la formazione

Motivi di famiglia
I lavoratori possono assentarsi dal lavoro per gravi e documentati motivi di famiglia purchè tali periodi non siano superiori a due (continuativi o frazionati).
Condizioni
Il lavoratore durante il periodo di congedo non può svolgere attività lavorativa e non ha diritto alla retribuzione. Non è prevista la copertura figurativa, ma può essere chiesto il riscatto o l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Formazione
La legge 53/2000 ha stabilito che i lavoratori in possesso di un’anzianità di servizio presso la stessa azienda (pubblica o privata) di almeno 5 anni, possano fruire di un periodo di congedo per formazione, continuativo o frazionato.
Condizioni
L’attività lavorativa può essere sospesa per un massimo di undici mesi nell’arco della vita lavorativa.
Durante il congedo, il lavoratore conserva il posto ma non ha diritto ad alcuna retribuzione.
Il congedo per formazione può essere chiesto:
• per il completamento della scuola dell’obbligo;
• per conseguire un titolo di studio di secondo grado;
• per conseguire un diploma universitario o di laurea;
• per partecipare ad attività formative.
Il congedo per formazione, non essendo retribuito né coperto da contribuzione figurativa, può essere riscattato ai fini pensionistici e previdenziali.
Interruzioni o sospensioni
Il lavoratore può interrompere o sospendere l’attività lavorativa quando lo prevede una specifica disposizione di legge o contrattuale.
Per questi periodi, con decorrenza successiva al 1996, può essere chiesto il riscatto per la durata massima di tre anni. In alternativa, i lavoratori interessati possono chiedere di essere autorizzati alla prosecuzione volontaria.

 

Lavoratori parasubordinati

I lavoratori parasubordinati hanno la facoltà di riscattare i periodi di lavoro svolti, per collaborazioni coordinate e continuative, precedenti l’istituzione della Gestione separata (Gennaio 1996).
I requisiti:
È possibile riscattare fino ad un massimo di cinque anni, a condizione che per tali periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva.
L’onere di riscatto è a completo carico dell’interessato. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare da documenti di “data certa“.
La domanda
Per ottenere il riscatto l’interessato o i suoi superstiti possono fare domanda, alla sede dell’INPS, in qualsiasi momento. I periodi da riscattare devono essere provati con documenti di “data certa“. Dichiarazioni, attestazioni e tutti quei documenti che sono stati redatti
all’epoca dello svolgimento dell’attività lavorativa, e che possano provare l’esistenza del rapporto di collaborazione, la durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi ecc.).
È possibile allegare alla domanda di riscatto anche una dichiarazione resa “ora per allora“, solo nel caso in cui la stessa sia rilasciata da pubbliche amministrazioni e sia sottoscritta da un funzionario responsabile.
Il pagamento
L’importo è calcolato dall’INPS sulla base dei compensi percepiti nei periodi oggetto del riscatto e rivalutato applicando la variazione dell’indice ISTAT. Se non è possibile dimostrare l’ammontare dei compensi, l’onere di riscatto viene calcolato in base al reddito minimo
stabilito per i commercianti. L’INPS invia al domicilio del richiedente la comunicazione della somma da pagare e un bollettino di conto corrente postale. L’interessato ha 60 giorni di tempo, dalla comunicazione, per versare l’importo stabilito. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure rateizzato per un massimo di 5 anni (60 rate
mensili di importo uguale).
Se non si paga o si paga in ritardo
• il mancato versamento, nei termini assegnati, viene considerato come rinuncia alla domanda e ne comporta la decadenza;
• il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta, come una nuova domanda di riscatto.
 

Quanto costa
Il costo dell’operazione varia in base all’epoca in cui si collocano gli anni da riscattare.
Se si tratta di periodi precedenti al 1° gennaio 1996, l’onere del riscatto sarà calcolato con il sistema retributivo che si basa su alcuni fattori variabili. La base matematica per la determinazione del costo del riscatto è costituita da particolari tabelle - che tengono conto di fattori demografici e previdenziali - e dalla cosiddetta “riserva matematica“. Questa riserva è formata dalla quantità di denaro necessaria per coprire l’impegno finanziario che I’INPS dovrà sostenere per corrispondere la pensione maggiorata dal riscatto.
Il calcolo viene effettuato con riferimento a speciali coefficienti di capitalizzazione, rilevabili da tabelle approvate da vari decreti ministeriali che tengono conto:
• dell’età del richiedente (più si è avanti negli anni più si paga);
• del sesso (per le donne, che mediamente vivono di più degli uomini, il costo dei riscatti è un po’ più elevato);
• dalla consistenza della posizione assicurativa e delle retribuzioni (più lunga è l’anzianità contributiva e più elevata è la retribuzione, maggiore sarà la pensione che verrà successivamente liquidata e perciò più “pesante“ il costo del riscatto);
• della durata dei periodi da riscattare. È evidente, pertanto, che ogni riscatto comporta la determinazione di una specifica “riserva matematica“ e quindi un costo diverso.
Se il periodo è successivo al 1° gennaio 1996, l’importo verrà determinato col sistema contributivo.
Esso prevede l’applicazione dell’aliquota contributiva obbligatoria (il 32,70 % per la generalità dei lavoratori dipendenti) alla retribuzione lorda e la moltiplicazione del risultato per il numero degli anni da riscattare. Se gli anni da riscattare si collocano a cavallo del 1° gennaio 1996, il calcolo sarà misto: retributivo per la parte precedente tale data e contributivo per la parte successiva.
 

Come si paga
La somma da versare per i periodi riscattati viene notificata dall’INPS all’interessato, il quale può pagarla in unica soluzione o in forma rateale.
In tutti e due i casi l’INPS fornisce i bollettini di conto corrente postale da utilizzare per i pagamenti.
• Se viene scelto il pagamento in unica soluzione, la somma va normalmente versata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’INPS.
Il mancato pagamento dell’importo viene considerato come rinuncia alla domanda, per cui l’INPS non procede più al riscatto dei periodi richiesti. Il tardivo pagamento può essere considerato, invece, come nuova domanda di riscatto. In questo caso, però, l’importo dovuto dovrà essere ricalcolato sulla base della diversa età e anzianità contributiva.
• Se viene scelta la forma rateale, il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 120 rate mensili (10 anni) senza interessi. (fino al 31 dicembre 2007 poteva essere dilazionato in 60 mesi e con l'applicazione del tasso di interesse legale del 2,5%.
Se non si paga o si paga in ritardo:
• il mancato versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda;
• il tardivo versamento della prima rata può essere considerato come nuova domanda.
È indispensabile versare anche le successive rate con regolarità, rispettando le scadenze riportate sui moduli di pagamento.
Se l’interessato chiede la pensione quando ancora non ha finito di pagare le rate, le somme ancora dovute debbono essere versate tutte insieme.
Se il riscatto viene chiesto da persona già in pensione non è possibile ottenere il pagamento rateale in quanto il riscatto comporta un incremento immediato della pensione: in questo caso si paga l’intera somma entro 60 giorni.
 

Il fisco riduce la spesa
L’onere del riscatto è a totale carico del richiedente ed è comunque deducibile dal reddito complessivo ai fini fiscali. Questa agevolazione è comunque una riduzione dei costi. Se non si e' iniziato a lavorare, si puo' detrarre il 19% del costo del riscatto dalle tasse (irpef) della persona di cui si e' fiscalmente a carico.

Rinuncia
L’interessato può rinunciare alla domanda di riscatto quando dopo averla presentata, per qualsiasi motivo, anche di ordine economico, ritenga di non dar più corso alla richiesta.
In questo caso se l’INPS non ha ancora inviato la lettera di accoglimento è opportuno che l’interessato comunichi agli uffici l’intenzione di rinunciare.
Se invece l’interessato ha già ricevuto la lettera di accoglimento basta non pagare la somma in essa indicata per manifestare la volontà di rinuncia.
Se, successivamente, l’interessato cambia idea la domanda può essere ripresentata. Ma è chiaro che in questo caso la somma da pagare sarà sicuramente maggiore di quella calcolata in precedenza. Ciò in quanto, alla data della nuova domanda, sono variati gli elementi (età, retribuzione ecc.) presi a base per il calcolo del riscatto.

Ricorso

Nel caso in cui la domanda di riscatto venga respinta, l’interessato può presentare ricorso all’INPS.
Il ricorso deve essere indirizzato, in carta libera, al Comitato fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta. Il ricorso può essere:
• presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda;
• inviato alla Sede dell’INPS per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno;
• presentato all’INPS tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Se il ricorso riguarda il mancato accoglimento della domanda di riscatto del corso legale di laurea, il ricorso va indirizzato:
• al Comitato del fondo pensioni lavoratori dipendenti, se l’interessato è lavoratore dipendente;
• al Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti, se il richiedente è artigiano o commerciante;
• al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, se il lavoratore è coltivatore diretto, colono o mezzadro;
• al Comitato amministratore della “gestione separata“, se il ricorrente è un lavoratore parasubordinato o un libero professionista iscritto a tale gestione.

Documenti
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili dall’interessato per far modificare la decisione negativa degli uffici.