Bordo superiore

 Centro Controllo Pensioni                          Ricalcolo pensione  

                      Recupero arretrati 

 
 sabato 27 luglio 2024 Consulenza specializzata per controllo pensioni e recupero arretrati  

Home

Chi siamo

Recensioni dei clienti

Controllo pensione

Tutto sul riscatto

FAQ e notizie

Contattaci

Mappa sito

Controllo della pensione per pensionati
come funziona
perchè fare il controllo

chi è a rischio errore

CTP - Consulente Tecnico di Parte

Pensionometro

 

 

 

Riscatto inps Riscatto Stato Riscatto enti pubblici ↓

Clicca qui sopra sull'argomento di interesse.

Attenzione ! Contenuti non aggiornati.

Normativa Inpdap sul riscatto

Iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug

Enti Locali-Servizio Sanitario

 

Il riscatto consente di valutare periodi e servizi non coperti da contribuzione obbligatoria nell’ambito di una gestione previdenziale. Il riscatto di questi periodi è sempre oneroso, ovvero a pagamento.

A chi si rivolge
Possono esercitare la facoltà di riscatto tutti i lavoratori dipendenti; in caso di morte del dipendente, possono farlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.

Come si ottiene
Il dipendente presenta una domanda alla sede Inpdap competente per territorio.


Queste categorie possono riscattare:

  • i servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa;
  • i servizi prestati presso aziende private che esercitano un pubblico servizio;
  • i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico;
  • i periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se anteriore all’iscrizione.

I periodi di studio impiegati per il conseguimento di diplomi sono ammessi a riscatto, a condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesto per l’ammissione al posto ricoperto. Sono riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per conseguire titoli e diplomi:

  • i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti quale condizione necessaria per l’ammissione al posto;
  • i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
  • i corsi di specializzazione del personale laureato in medicina;
  • i periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti;
  • i corsi, non inferiori ad un anno, di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle università;
  • i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte di iscritto Cps (limitatamente a 2 anni);
  • i periodi di tempo coperti da borse di studio, a condizione che il rapporto intercorso tra l’ente che effettua la formazione e l’assegnatario della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre possono essere riscattati i corsi per diplomi di:

  • tecnico fisioterapista
  • infermiera professionale
  • ostetrica
  • assistente sociale
  • tecnico della riabilitazione
  • tecnico in logopedia
  • vigilatrice d’infanzia
  • educatore professionale

e i seguenti periodi:

  • diploma di laurea
  • diploma universitario
  • diploma di specializzazione
  • dottorato di ricerca.
Per le domande presentate dal 12/7/1997, i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati, mediante riscatto, indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempre che sia stato conseguito il relativo titolo. La valutazione dei periodi di studio va effettuata considerata il periodo avente come termine iniziale l'anno accademico di immatricolazione all'università.
 

Sono riscattabili inoltre i seguenti periodi non coperti da contribuzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 564 del 1996:

  • i periodi di assenza facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che il dipendente possa far valere cinque anni di versamenti contributivi;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 impiegati nella formazione professionale, nello studio e nella ricerca per l’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o per l’avanzamento in carriera, se il titolo o l’attestato sono stati poi conseguiti (quando previsto). Si è in attesa di un decreto ministeriale per l’esatta lista dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto;
  • i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui non si è prestato servizio per gli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.

Sono riscattabili infine i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un paese membro dell’Unione europea, se attestano una formazione necessaria per poter esercitare una professione nello stato in questione.