Consulenza                      

           Indipendente            

                   per le Persone 

 venerdì 18 maggio 2012 Aggiornato il pensionometro con la manovra Monti del dicembre 2011  

Home

Chi siamo

Giudizi dei clienti

ABC dei Fondi

Tutto sul riscatto

FAQ

Contattaci

Inps

Inpdap-Stato

Inpdap-Altre

 

 

 

 

Normativa Inpdap sul riscatto

Iscritti alla Cassa dello Stato
 

Il riscatto consente di valutare periodi e servizi non coperti da contribuzione obbligatoria nell’ambito di una gestione previdenziale. Il riscatto di questi periodi è sempre oneroso, ovvero a pagamento.

A chi si rivolge
Possono esercitare la facoltà di riscatto tutti i lavoratori dipendenti; in caso di morte del dipendente, possono farlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.

Come si ottiene

domanda di riscatto, diretta all'Amministrazione di appartenenza, deve essere presentata nei seguenti termini:

  • cessazione per limiti di età: almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni dall'effettiva cessazione;
  • qualora la cessazione dal servizio abbia luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione;
  • nel caso di decesso in servizio del dipendente,anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

 


Periodi riscattabili

Sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell’interessato, i seguenti periodi e servizi:

  • servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Inps;
  • durata legale dei corsi universitari (dal 12 luglio 1997 anche se non richiesti per il posto ricoperto);
  • diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • diploma di laurea;
  • diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni);
  • dottorato di ricerca;
  • lauree brevi;
  • corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
  • periodi di lavoro all’estero che non siano ricongiungibili o totalizzabili;
  • periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero;
  • periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l’ammissione in servizio;
  • servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore.
Sono riscattabili inoltre i seguenti periodi non coperti da contribuzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 564 del 1996:
  • i periodi di assenza facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che il dipendente possa far valere cinque anni di versamenti contributivi;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 impiegati nella formazione professionale, nello studio e nella ricerca per l’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o per l’avanzamento in carriera, se il titolo o l’attestato sono stati poi conseguiti (quando previsto). Si è in attesa di un decreto ministeriale per l’esatta lista dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto;
  • i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui non si è prestato servizio per gli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.

Sono riscattabili infine i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un paese membro dell’Unione europea, se attestano una formazione necessaria per poter esercitare una professione nello stato in questione.

 

 

 ©  ConsulMen - info@ConsulMen.it - tel. 06.452218250 - fax 06.62201920  -  p.IVA 10278621007