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ABC dei Fondi Pensione

I fondi pensione sono il principale strumento del sistema di previdenza complementare italiano. Sono stati istituiti con il D.lgs. 124/1993 che disciplina le forme pensionistiche complementari, anche se alcuni fondi pensione esistevano già prima dell’entrata in vigore del decreto.
I fondi pensione sono organismi di investimento collettivo del risparmio ed il loro scopo principale è garantire agli aderenti delle prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali pubblici.
In tutti i fondi pensione il finanziamento delle prestazioni avviene attraverso il principio della capitalizzazione individuale: i contributi versati da ciascun aderente affluiscono in un conto individuale; al termine del periodo di accumulazione l’aderente riceve una prestazione che dipende esclusivamente dai contributi versati e dai rendimenti ottenuti.
La normativa distingue tra due tipologie di fondi pensione:

- I fondi pensione chiusi, o negoziali: associazioni senza scopo di lucro istituite attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento aziendale, o tramite un accordo tra lavoratori promosso da sindacati o associazioni rappresentative di categoria.

I fondi pensione chiusi delegano la gestione del proprio patrimonio (distinto e separato da quello dell’azienda di riferimento) a un intermediario autorizzato: società di gestione del risparmio, compagnia di assicurazione, banca o SIM (Società di Intermediazione Mobiliare). Ai fondi pensione chiusi possono aderire i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi per i quali sussista un fondo di riferimento o di categoria.

- I fondi pensione aperti: strumenti previdenziali promossi e gestiti dai soggetti autorizzati a gestire i fondi pensione negoziali. L’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire su base individuale o collettiva, in quest’ultimo caso attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo o regolamento aziendale.

I fondi pensione possono essere articolati su più linee di investimento (o comparti) caratterizzate da diversi profili di rischio-rendimento; i risultati della gestione sono valutati in base ad un benchmark, assunto come parametro di riferimento per la verifica dei rendimenti ottenuti dal fondo o dalle singole linee di investimento.
Al fine di facilitare il decollo della previdenza complementare, la normativa di riferimento prevede una serie di agevolazioni fiscali atte a incentivare un’ampia diffusione di questi strumenti previdenziali. La normativa poi, impone stringenti requisiti di trasparenza ai costi di gestione dei fondi pensione.

I lavoratori dipendenti possono aderire:

- collettivamente, al fondo negoziale di riferimento o al fondo pensione aperto nei confronti del quale sia stata disposta una adesione dell’azienda tramite accordo o contratto collettivo, ovvero regolamento aziendale;
- individualmente, a qualsiasi fondo pensione aperto o piano previdenziale individuale, senza contribuzione da parte del datore di lavoro.


Per i lavoratori dipendenti (di prima occupazione successiva al 28 Aprile del 1993) sono previste solo forme pensionistiche a contribuzione definita: l’importo dei contributi da versare viene stabilito al momento dell’adesione al fondo pensione, mentre l’ammontare della prestazione erogata dipende dell’entità dei contributi versati e dal rendimento ottenuto dal fondo.
Per questa categoria di lavoratori, l’adesione al fondo pensione aperto è possibile solo in caso di non sussistenza o non operatività della fonte istitutiva di un fondo negoziale, o in seguito alla perdita dei requisiti di iscrizione.
Nel caso di adesione collettiva, il contributo versato a un fondo pensione per i lavoratori dipendenti si compone di:
- il contributo del lavoratore;
- il contributo del datore di lavoro;
- una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) o l’intero accantonamento annuale.
I contributi del lavoratore e del datore di lavoro sono determinati nell’accordo istitutivo del fondo pensione negoziale o nell’accordo di adesione al fondo pensione aperto, e sono espressi di norma in percentuale della retribuzione annua assunta come base del calcolo del TFR.

Per quanto riguarda il TFR:
- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs 124/1993, l’ammontare della quota di TFR da devolvere al fondo pensione è pari all’intero accantonamento annuale;
- per i altri lavoratori, l’ammontare è stabilito in sede di contrattazione collettiva. Il TFR pregresso rimane in azienda fino alla cessazione del rapporto individuale di lavoro.
 

Attività finanziarie dei fondi pensione

Le somme versate ai fondi pensione di norma vengono date in gestione a Banche o Società che li investono essenzialmente in tre canali :

- Liquidità : attività finanziarie che si possono trasformare in potere d’acquisto (moneta), senza perdita di tempo e con minimo rischio di perdita di valore. Rientrano in questa categoria tutte le attività finanziarie a vista o a brevissimo termine, come la moneta, i depositi bancari, i certificati di deposito e i titoli di stato.

- Titoli Obbligazionari : I titoli obbligazionari sono emessi dallo Stato o da una società, che prende in prestito capitale dai sottoscrittori e si impegna a restituire a una data scadenza futura il capitale, oltre ad una remunerazione rappresentata dagli interessi sul prestito.

Titoli Azionari : Titoli di credito che rappresentano una quota parte del capitale sociale di un’impresa costituita in forma di società per azioni. L’azione è la frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per acquistare la qualità di socio, con tutti i diritti, i doveri e i poteri che da questa discendono. Il valore dell'azione è stabilito dal mercato (Borsa) in base alla legge della domanda e dell'offerta.

Le Linee di investimento

Un fondo pensione può investire in un unica linea di investimento, formata di norma da una miscela dei canali descritti,  ed in tal caso si chiama monocomparto, oppure secondo diverse linee di investimento (pluricomparto) , a una delle quali i lavoratori possono aderire per un periodo di tempo predeterminato, secondo quanto indicato nel regolamento del fondo. A ciascuna linea di investimento corrisponde una parte del patrimonio del fondo, composta dai contributi dei lavoratori che hanno scelto la singola linea di investimento.
Il regolamento è tenuto a caratterizzare ogni linea di investimento, specificandone le modalità di impiego delle risorse, in modo che emerga il relativo profilo di rischio e rendimento.
Il regolamento disciplina inoltre le modalità in base alle quali i lavoratori aderenti possono trasferire l’intera posizione individuale da una linea di investimento a un’altra, fissando il periodo minimo di permanenza in ogni linea in coerenza con la natura previdenziale del fondo pensione.
 

I costi dei fondi pensione

La partecipazione a un fondo pensione comporta degli oneri a carico dell’aderente e/o del patrimonio del fondo, necessari per coprire le spese di gestione e di amministrazione del fondo stesso.
Nell’esaminare tali oneri, è opportuno distinguere tra i fondi negoziali e i fondi aperti.

I fondi pensione negoziali

I fondi pensione negoziali sono organizzazioni senza scopo di lucro; in conseguenza, sulla posizione individuale degli aderenti incidono solo i costi effettivamente sostenuti dal fondo, che possono assumere duplice natura:
- Amministrativa, cioè legati all’acquisizione di beni e servizi strumentali, alle spese per il personale del fondo, al funzionamento degli organi sociali, e così via. Sono finanziati di norma con una quota dei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro (quota associativa), secondo quanto stabilito nelle previsioni di spesa elaborate dall’organo di amministrazione del fondo; eventuali eccedenze nel saldo della gestione amministrativa confluiscono nuovamente nella posizione individuale dei singoli iscritti.
- Finanziaria, cioè legati alla gestione delle risorse e al compenso per la Banca Depositaria. Questi sono misurati in percentuale dell’ammontare del patrimonio del fondo e vanno a ridurre direttamente il margine della gestione finanziaria. Gli oneri di gestione finanziaria variano in funzione del profilo di gestione adottato.

I fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono promossi direttamente dagli intermediari autorizzati alla gestione dei fondi negoziali, che determinano a priori (secondo quando indicato nel regolamento del fondo) gli oneri a carico del patrimonio del fondo e quelli a carico del singolo aderente. Questi oneri possono essere così ripartiti:

- le commissioni di gestione, calcolate secondo una delle seguenti modalità:

  • in misura percentuale sul patrimonio;
     
  • in misura percentuale sui versamenti e sul patrimonio;
     
  • in cifra fissa sulla posizione individuale e in misura percentuale sul patrimonio;
- eventuali commissioni di incentivo, calcolate in misura percentuale del maggiore rendimento rispetto al benchmark di riferimento del fondo o della linea di investimento;

- oneri una tantum a carico dell’aderente (determinati in somma fissa), come le commissioni di iscrizione al fondo e di trasferimento della posizione da un fondo a un altro o da una linea di investimento a un’altra all’interno del medesimo fondo.

Gravano inoltre sul patrimonio del fondo altre spese individuate dal regolamento e il cui importo viene determinato a consuntivo. Sono questi gli oneri di intermediazione, le spese di natura tributaria ed eventuali spese legali relative a vicende di esclusivo interesse del fondo.

Secondo le stime effettuate dalla COVIP e riportate nella Relazione annuale del 2004, gli oneri a carico dei fondi pensione negoziali risultano, in media, nettamente inferiori a quelli relativi ai fondi aperti. Le prestazioni del fondo pensione

Lo scopo dei fondi pensione è assicurare all’aderente una prestazione pensionistica complementare a quella fornita dal sistema previdenziale pubblico, secondo un modello previdenziale misto o a più pilastri.
L’entità della prestazione pensionistica erogata dai fondi pensione dipende da due variabili: l’ammontare dei contributi che affluiscono nella posizione pensionistica individuale e il rendimento realizzato dal gestore delle risorse, al netto degli oneri di gestione e amministrazione.
In particolare:
- negli schemi a contribuzione definita, l’entità dei contributi è fissa, mentre la prestazione finale dipende dai risultati della gestione finanziaria e dall’ammontare dei contributi versati;
- negli schemi a prestazione definita, la prestazione pensionistica è predeterminata e il rendimento del fondo influisce sull’ammontare dei contributi necessari per assicurare quel livello di prestazione.

L’erogazione della prestazione, se in presenza di requisiti minimi, può avvenire secondo due modalità:
- in forma di rendita, che può essere:

  • vitalizia, se erogata fino alla morte del beneficiario;
     
  • reversibile, se erogata al beneficiario fino alla sua morte, e successivamente al/i beneficiario/i superstite/i; o
     
  • certa e successivamente vitalizia, se erogata per un numero di anni prestabilito, decorso il quale la rendita diventa vitalizia.
- in forma di capitale, per un importo non superiore al 50 per cento del valore del montante accumulato nel fondo pensione. Tale limite non si applica in alcuni casi, in particolare :
  • se l’importo annuo della rendita vitalizia ottenuta dalla conversione della posizione pensionistica individuale non eccede un valore minimo collegato al valore dell’assegno sociale, che nel 2005 ammonta a 4874,61 euro;
     
  • se al momento del pensionamento nel regime obbligatorio l’aderente al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche;
     

I fondi pensione possono prevedere anche prestazioni assicurative accessorie per invalidità e premorienza.


Infine, dopo 8 anni di partecipazione al fondo, l’aderente acquisisce il diritto a ottenere un’anticipazione sul montante accumulato nel fondo pensione, per l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, per interventi di ristrutturazione della prima abitazione e per far fronte a spese sanitarie di carattere straordinario.

 

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