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ABC dei Fondi Pensione
I fondi pensione sono il principale
strumento del sistema di previdenza complementare
italiano. Sono stati istituiti con il D.lgs. 124/1993
che disciplina le forme pensionistiche complementari,
anche se alcuni fondi pensione esistevano già prima
dell’entrata in vigore del decreto.
I fondi pensione sono organismi di investimento
collettivo del risparmio ed il loro scopo principale
è garantire agli aderenti delle prestazioni
pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate
dagli enti previdenziali pubblici.
In tutti i fondi pensione il finanziamento delle
prestazioni avviene attraverso il principio della
capitalizzazione individuale: i contributi versati
da ciascun aderente affluiscono in un conto individuale;
al termine del periodo di accumulazione l’aderente
riceve una prestazione che dipende esclusivamente dai
contributi versati e dai rendimenti ottenuti.
La normativa distingue tra due tipologie di fondi
pensione:
-
I fondi pensione chiusi, o negoziali:
associazioni senza scopo di lucro istituite attraverso
un contratto collettivo nazionale, un accordo o un
regolamento aziendale, o tramite un accordo tra
lavoratori promosso da sindacati o associazioni
rappresentative di categoria. I fondi pensione
chiusi delegano la gestione del proprio patrimonio
(distinto e separato da quello dell’azienda di
riferimento) a un intermediario autorizzato: società di
gestione del risparmio, compagnia di assicurazione,
banca o SIM (Società di Intermediazione Mobiliare). Ai
fondi pensione chiusi possono aderire i lavoratori
dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi
per i quali sussista un fondo di riferimento o di
categoria.
-
I fondi pensione aperti: strumenti
previdenziali promossi e gestiti dai soggetti
autorizzati a gestire i fondi pensione negoziali.
L’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire su base
individuale o collettiva, in quest’ultimo caso
attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo o
regolamento aziendale.
I fondi pensione possono essere articolati su più linee
di investimento (o comparti) caratterizzate da
diversi profili di rischio-rendimento; i risultati della
gestione sono valutati in base ad un benchmark,
assunto come parametro di riferimento per la verifica
dei rendimenti ottenuti dal fondo o dalle singole linee
di investimento.
Al fine di facilitare il decollo della previdenza
complementare, la normativa di riferimento prevede una
serie di agevolazioni fiscali atte a incentivare
un’ampia diffusione di questi strumenti previdenziali.
La normativa poi, impone stringenti requisiti di
trasparenza ai costi di gestione dei fondi pensione.I
lavoratori dipendenti possono aderire:
- collettivamente, al fondo negoziale di riferimento o
al fondo pensione aperto nei confronti del quale sia
stata disposta una adesione dell’azienda tramite accordo
o contratto collettivo, ovvero regolamento aziendale;
- individualmente, a qualsiasi fondo pensione aperto o
piano previdenziale individuale, senza contribuzione
da parte del datore di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti (di prima occupazione
successiva al 28 Aprile del 1993) sono previste solo
forme pensionistiche a contribuzione definita:
l’importo dei contributi da versare viene stabilito al
momento dell’adesione al fondo pensione, mentre
l’ammontare della prestazione erogata dipende
dell’entità dei contributi versati e dal rendimento
ottenuto dal fondo.
Per questa categoria di lavoratori, l’adesione al fondo
pensione aperto è possibile solo in caso di non
sussistenza o non operatività della fonte istitutiva di
un fondo negoziale, o in seguito alla perdita dei
requisiti di iscrizione.
Nel caso di adesione collettiva, il contributo versato a
un fondo pensione per i lavoratori dipendenti si compone
di:
- il contributo del lavoratore;
- il contributo del datore di lavoro;
- una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) o
l’intero accantonamento annuale.
I contributi del lavoratore e del datore di lavoro sono
determinati nell’accordo istitutivo del fondo pensione
negoziale o nell’accordo di adesione al fondo pensione
aperto, e sono espressi di norma in percentuale della
retribuzione annua assunta come base del calcolo del TFR.
Per quanto riguarda il TFR:
- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28
aprile 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs
124/1993, l’ammontare della quota di TFR da
devolvere al fondo pensione è pari all’intero
accantonamento annuale;
- per i altri lavoratori, l’ammontare è stabilito in
sede di contrattazione collettiva. Il TFR pregresso
rimane in azienda fino alla cessazione del rapporto
individuale di lavoro.
Attività finanziarie dei fondi pensione
Le somme versate ai fondi pensione di norma vengono
date in gestione a Banche o Società che li investono
essenzialmente in tre canali : -
Liquidità : attività
finanziarie che si possono trasformare in potere
d’acquisto (moneta), senza perdita di tempo e con minimo
rischio di perdita di valore. Rientrano in questa
categoria tutte le attività finanziarie a vista o a
brevissimo termine, come la moneta, i depositi bancari,
i certificati di deposito e i titoli di stato.
-
Titoli Obbligazionari : I
titoli obbligazionari sono emessi dallo Stato o da una
società, che prende in prestito capitale dai
sottoscrittori e si impegna a restituire a una data
scadenza futura il capitale, oltre ad una remunerazione
rappresentata dagli interessi sul prestito.Titoli Azionari : Titoli
di credito che rappresentano una
quota parte del capitale sociale
di un’impresa costituita in
forma di società per azioni.
L’azione è la frazione minima di
capitale sociale che occorre
sottoscrivere per acquistare la
qualità di socio, con tutti i
diritti, i doveri e i poteri che
da questa discendono. Il valore
dell'azione è stabilito dal
mercato (Borsa) in base alla
legge della domanda e
dell'offerta.Le Linee di
investimento
Un fondo pensione può investire in un unica linea di
investimento, formata di norma da una miscela dei canali
descritti, ed in tal caso si chiama
monocomparto, oppure secondo diverse linee di
investimento (pluricomparto) , a una delle quali
i lavoratori possono aderire per un periodo di tempo
predeterminato, secondo quanto indicato nel regolamento
del fondo. A ciascuna linea di investimento corrisponde
una parte del patrimonio del fondo, composta dai
contributi dei lavoratori che hanno scelto la singola
linea di investimento.
Il regolamento è tenuto a caratterizzare ogni linea di
investimento, specificandone le modalità di impiego
delle risorse, in modo che emerga il relativo profilo di
rischio e rendimento.
Il regolamento disciplina inoltre le modalità in base
alle quali i lavoratori aderenti possono trasferire
l’intera posizione individuale da una linea di
investimento a un’altra, fissando il periodo minimo di
permanenza in ogni linea in coerenza con la natura
previdenziale del fondo pensione.
I
costi dei fondi pensione
La partecipazione a un fondo
pensione comporta degli oneri a
carico dell’aderente e/o del
patrimonio del fondo, necessari
per coprire le spese di gestione
e di amministrazione del fondo
stesso.
Nell’esaminare tali oneri, è
opportuno distinguere tra i
fondi negoziali e i fondi
aperti.
I fondi pensione negoziali
I fondi pensione negoziali sono
organizzazioni senza scopo di
lucro; in conseguenza, sulla
posizione individuale degli
aderenti incidono solo i costi
effettivamente sostenuti
dal fondo, che possono assumere
duplice natura:
- Amministrativa, cioè
legati all’acquisizione di beni
e servizi strumentali, alle
spese per il personale del
fondo, al funzionamento degli
organi sociali, e così via. Sono
finanziati di norma con una
quota dei contributi versati dai
lavoratori e dai datori di
lavoro (quota associativa),
secondo quanto stabilito nelle
previsioni di spesa elaborate
dall’organo di amministrazione
del fondo; eventuali eccedenze
nel saldo della gestione
amministrativa confluiscono
nuovamente nella posizione
individuale dei singoli
iscritti.
- Finanziaria, cioè
legati alla gestione delle
risorse e al compenso per la
Banca Depositaria. Questi sono
misurati in percentuale
dell’ammontare del patrimonio
del fondo e vanno a ridurre
direttamente il margine della
gestione finanziaria. Gli oneri
di gestione finanziaria variano
in funzione del profilo di
gestione adottato.
I fondi pensione aperti
I fondi pensione aperti sono
promossi direttamente dagli
intermediari autorizzati alla
gestione dei fondi negoziali,
che determinano a priori
(secondo quando indicato nel
regolamento del fondo) gli oneri
a carico del patrimonio del
fondo e quelli a carico del
singolo aderente. Questi oneri
possono essere così ripartiti:
- le commissioni di gestione,
calcolate secondo una delle
seguenti modalità:
- in misura percentuale
sul patrimonio;
- in misura percentuale
sui versamenti e sul
patrimonio;
- in cifra fissa sulla
posizione individuale e in
misura percentuale sul
patrimonio;
- eventuali commissioni di
incentivo, calcolate in
misura percentuale del maggiore
rendimento rispetto al benchmark
di riferimento del fondo o della
linea di investimento;
- oneri una tantum a carico
dell’aderente (determinati in
somma fissa), come le
commissioni di iscrizione
al fondo e di trasferimento
della posizione da un fondo a un
altro o da una linea di
investimento a un’altra
all’interno del medesimo fondo.
Gravano inoltre sul patrimonio
del fondo altre spese
individuate dal regolamento e il
cui importo viene determinato a
consuntivo. Sono questi gli
oneri di intermediazione, le
spese di natura tributaria ed
eventuali spese legali relative
a vicende di esclusivo interesse
del fondo.
Secondo le stime effettuate
dalla COVIP e riportate nella
Relazione annuale del 2004, gli
oneri a carico dei fondi
pensione negoziali risultano, in
media, nettamente inferiori a
quelli relativi ai fondi aperti.
Le
prestazioni
del
fondo
pensione
Lo scopo
dei
fondi
pensione
è
assicurare
all’aderente
una
prestazione
pensionistica
complementare
a quella
fornita
dal
sistema
previdenziale
pubblico,
secondo
un
modello
previdenziale
misto o
a più
pilastri.
L’entità
della
prestazione
pensionistica
erogata
dai
fondi
pensione
dipende
da due
variabili:
l’ammontare
dei
contributi
che
affluiscono
nella
posizione
pensionistica
individuale
e il
rendimento
realizzato
dal
gestore
delle
risorse,
al netto
degli
oneri di
gestione
e
amministrazione.
In
particolare:
- negli
schemi a
contribuzione
definita,
l’entità
dei
contributi
è fissa,
mentre
la
prestazione
finale
dipende
dai
risultati
della
gestione
finanziaria
e
dall’ammontare
dei
contributi
versati;
- negli
schemi a
prestazione
definita,
la
prestazione
pensionistica
è
predeterminata
e il
rendimento
del
fondo
influisce
sull’ammontare
dei
contributi
necessari
per
assicurare
quel
livello
di
prestazione.
L’erogazione
della
prestazione,
se in
presenza
di
requisiti
minimi,
può
avvenire
secondo
due
modalità:
- in
forma di
rendita,
che può
essere:
-
vitalizia,
se
erogata
fino
alla
morte
del
beneficiario;
-
reversibile,
se
erogata
al
beneficiario
fino
alla
sua
morte,
e
successivamente
al/i
beneficiario/i
superstite/i;
o
-
certa
e
successivamente
vitalizia,
se
erogata
per
un
numero
di
anni
prestabilito,
decorso
il
quale
la
rendita
diventa
vitalizia.
- in
forma di
capitale,
per un
importo
non
superiore
al 50
per
cento
del
valore
del
montante
accumulato
nel
fondo
pensione.
Tale
limite
non si
applica
in
alcuni
casi, in
particolare
:
-
se
l’importo
annuo
della
rendita
vitalizia
ottenuta
dalla
conversione
della
posizione
pensionistica
individuale
non
eccede
un
valore
minimo
collegato
al
valore
dell’assegno
sociale,
che
nel
2005
ammonta
a
4874,61
euro;
-
se
al
momento
del
pensionamento
nel
regime
obbligatorio
l’aderente
al
Fondo
pensione
non
ha
ancora
maturato
i
requisiti
minimi
previsti
per
l’erogazione
delle
prestazioni
pensionistiche;
I
fondi
pensione
possono
prevedere
anche
prestazioni
assicurative
accessorie
per
invalidità
e
premorienza.
Infine,
dopo 8
anni di
partecipazione
al
fondo,
l’aderente
acquisisce
il
diritto
a
ottenere
un’anticipazione
sul
montante
accumulato
nel
fondo
pensione,
per
l’acquisto
della
prima
abitazione
per sé o
per i
figli,
per
interventi
di
ristrutturazione
della
prima
abitazione
e per
far
fronte a
spese
sanitarie
di
carattere
straordinario.
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